Il riconoscimento della cittadinanza europea

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Il riconoscimento della cittadinanza europea


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INDICE INDICE 1
INTRODUZIONE 1
CAPITOLO TERZO 4
La responsabilità civile dello Stato nell'esercizio della missione di protezione e la necessità d'intervento in caso di violazione dei diritti umani. 4
III.1.protezione diplomatica ed esaurimento dei ricorsi interni 4
III.2.Responsabilità dello Stato nell'esercizio della protezione diplomatica 7
III.2.1. Il ruolo della Corte nell'individuazione della responsabilità dello Stato 9
III.3. Protezione diplomatica e diritti umani 13
III.3.1. Segue: l’esperienza statunitense; 17
III.4. Diritto individuale di protezione diplomatica; 22
III.5. La necessità di collaborazione tra le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri. 24
CONCLUSIONI 26


INTRODUZIONE

Nel lungo ed ancora non completo processo d'integrazione, il riconoscimento della cittadinanza europea, quale strumento avente la peculiare funzione di rinforzare quella che è l'identità civica europea e quindi far sentire tutti i cittadini appartenenti ai vari Stati come un unico popolo, ha rappresentato indubbiamente un passo importante.
Ne è conseguita l'attribuzione di tutta una serie di diritti che non avviene, come per la cittadinanza di uno Stato, in conseguenza al legame di appartenenza dell'individuo a quella determinata comunità ma per il fatto che lo Stato di cui il soggetto abbia la cittadinanza sia parte integrante dell'Unione europea e ne condivida, pertanto, i valori e le finalità.
Obiettivo del presente lavoro è quello di comprendere, attraverso l'analisi appunto dei vari diritti attribuiti dalla cittadinanza europea, cosa concretamente comporta essere cittadini europei e quali sono i diritti e le tutele che devono essere accordate dall'Unione europea a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che siano, che ne hanno la cittadinanza, senza mai perdere di vista anche le norme di diritto internazionale.
In particolare il lavoro si incentrerà sull'istituto di protezione diplomatica che consente, o forse sarebbe meglio dire, dovrebbe consentire una protezione del cittadino in qualunque parte del mondo nel quale egli si trovi e non solo da parte del proprio Stato di appartenenza ma anche da parte di qualunque Stato dell'Unione, qualora lo Stato di appartenenza sia impossibilitato a fornire concretamente tale tutela. Nel primo capitolo pertanto, dopo una breve excursus sull'evoluzione normativa della cittadinanza europea, se ne definiranno i contorni, attraverso l'analisi dei singoli diritti connessi alla stessa e del ruolo centrale svolto dalla Corte di Giustizia della comunità europea nel riconoscimento e nella tutela dei diritti medesimi. In particolare si porrà l'accento sul c.d. carattere derivato della cittadinanza europea rispetto a quella nazionale dal momento che il principale criterio di attribuzione della cittadinanza europea è il previo possesso della nazionalità di uno degli Stati membri. Attraverso l'analisi dei diritti si arriverà a dimostrare che il cittadino europeo oltre ad essere titolare della cittadinanza dell'Unione, è titolare di una posizione giuridica comprendente appunto, i suddetti diritti che si ricompattano in questa nuova e diversa figura. Come si diceva sopra, tra i diritti sopra accennati, spicca, in particolare il diritto alla protezione diplomatica e consolare al quale è dedicato il secondo capitolo. Si tratta di un diritto già riconosciuto dalle norme internazionali allo Stato nei confronti dei propri cittadini ma che sarebbe risultato incompleto, senza un riconoscimento dello stesso a livello europeo. Infatti, qualora, un cittadino dell'unione si trovasse in un Paese terzo nel quale non sia presente una rappresentanza diplomatica e consolare del proprio Paese di appartenenza, cosa dovrebbe fare? Di qui la necessità di una previsione che dia la possibilità al soggetto che si trovi in condizioni di bisogno in un Paese terzo di potersi rivolgere, in mancanza di una rappresentanza diplomatica e consolare del proprio Stato in loco, a quella di qualsiasi altro paese dell'UE. Tale diritto già sancito dall'art.20 del trattato di Maastricht del 1992, è stato ripreso in modo più puntuale dall'articolo 23 del Trattato di Lisbona. In verità, nonostante la sua importanza, la formulazione di tale norma è apparsa eccessivamente succinta, rendendo così indispensabili molti chiarimenti. Soprattutto in merito ai beneficiari, al problema non solo della mancanza di un ambasciata o di un consolato ma anche della loro difficile accessibilità. Ci si è chiesti inoltre, se tale tutela possa o meno estendersi ai familiari, del cittadino dell'UE, a loro volta cittadini del paese Terzo ospitante. Inoltre, ci si è chiesti se il cittadino sia libero di scegliere il consolato o l'ambasciata al quale rivolgersi, oppure esistano accordi di ripartizione dei vari oneri. All'analisi di tali interrogativi ed alla possibilità di dare una risposta agli stessi, possibilità suggerita dal Consiglio attraverso una Proposta di direttiva sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero, sarà dedicata l'ultima parte del secondo capitolo del presente lavoro.
Nell'ultimo capitolo si analizzerà, infine, la possibilità d'individuare una responsabilità in capo allo Stato che ha l'obbligo di protezione, nel caso in cui questa risulti debole o insufficiente. In particolare si tenderà a mettere in risalto la necessità che tale tutela sia apprestata in modo puntuale ed esaustivo in tutti quei casi in cui ad essere minacciati siano i diritti fondamentali dell'individuo in presenza di gravi violazioni poste in essere dallo Stato terzo nei confronti, appunto di cittadini europei.
Importanti in tal senso, sono stati gli interventi della Corte di giustizia della Comunità europea. La Corte osserva che il Trattato CE ha istituito un ordinamento giuridico proprio, che trova integrazione negli ordinamenti giuridici degli stati membri e che in quanto tale si impone ai giudici dei singoli stati ed i soggetti di questo non sono soltanto gli Stati membri ma anche i cittadini.
Esso in tal modo impone obblighi e diritti, questi ultimi sorgono non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menzioni ma anche relativamente agli obblighi imposti ai singoli dal Trattato stesso.
Necessario per poter ricorrere all'istituto di protezione diplomatica è il previo esaurimento dei ricorsi interni.
Alla luce dell'importanza progressiva del diritto di accesso individuale alla giustizia e dell'incidenza di quelli che sono i diritti umani in materia di protezione diplomatica la questione che si provvederà ad esaminare nel quarto paragrafo del terzo capitolo è quella concernente la possibilità di ricostruire una norma internazionale o un principio generale di diritto avente come oggetto un diritto individuale alla protezione diplomatica.
Come si avrà modo di vedere, dalla prassi emerge che un principio generale di diritto interno avente la specifica funzione di garantire il diritto individuale di accesso alla giustizia è in via di formazione. Ciò, come si avrà modo di sottolineare, è molto importante al fine di una puntuale verifica, da parte dell'individuo che la decisione presa dallo Stato in materia di protezione diplomatica non sia stata arbitraria. E l'esame giurisdizionale dovrebbe riguardare sia la decisione stessa dello Stato di agire o meno in protezione diplomatica , quanto le forme ed i mezzi da questo utilizzati.
Perché l'esercizio della protezione diplomatica possa essere realmente effettivo, è necessario che gli stati cooperino costantemente fra loro. L'art.35 del TUE infatti afferma che “le missioni diplomatiche e consolari degli stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono posizioni ed azioni dell'Unione..”Ed è proprio alla necessità ed all'importanza di tale cooperazione che è dedicato il paragrafo conclusivo del presente lavoro.


CAPITOLO TERZO
La responsabilità civile dello Stato nell'esercizio della missione di protezione e la necessità d'intervento in caso di violazione dei diritti umani.

III.1.protezione diplomatica ed esaurimento dei ricorsi interni
Le conseguenze giuridiche che possono derivare dalla violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo in ordine al trattamento degli stranieri sono quelle che solitamente si connetto alla commissione di un illecito internazionale da parte di uno Stato.
Le condizioni per l'esercizio della protezione diplomatica sono tradizionalmente due.
Il primo riguarda il rapporto di cittadinanza che lega il soggetto leso allo Stato. Questo concetto di cittadinanza, come si è ampiamente detto nel capitolo precedente, non deve essere limitata solo al concetto tradizionale del diritto internazionale ma deve essere interpretata in senso estensivo ricomprendendo, pertanto anche la cittadinanza europea, grazie alla quale qualunque stato appartenente all'UE può agire in protezione diplomatica nei confronti del cittadino che abbia subito una violazione o che comunque si trovi in difficoltà in un Paese terzo.
Qualora lo straniero che si trova in un Paese terzo abbia necessità di far ricorso alla protezione diplomatica, l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza, o qualunque altra autorità responsabile del procedimento deve informare, secondo le modalità previste dalla legge, le autorità diplomatiche e consolari del Paese al quale appartiene lo straniero oppure quelle di un altro Paese dell'Unione europea, qualora manchi la rappresentanza diplomatica e consolare dello Stato del quale il soggetto ha la cittadinanza.
La protezione diplomatica trova il proprio fondamento nel rispetto che ogni Stato deve ai cittadini di un altro Stato, qualunque esso sia.
Secondo la definizione contenuta nell'art.1 del Progetto di articoli sulla protezione diplomatica adottato dalla Commissione di diritto internazionale, grazie alla protezione diplomatica uno Stato può intervenire nei confronti di un altro Stato che abbia violato norme di diritto internazionale ed abbia in questo modo leso i diritti di cittadini dello Stato che agisce in protezione o cittadini di uno Stato dell'Unione europea.
Il diritto consuetudinario prevede che uno Stato non possa agire in protezione diplomatica se prima non siano esauriti i ricorsi interni.1 Tale regola ha una doppia finalità quella di dare allo Stato ospitante la possibilità di risolvere internamente l'illecito ed eventualmente sanarlo e dall'altro lato limitare così il numero di contenziosi a livello internazionale.
Tale regola conosce, tuttavia, alcune eccezioni2. In primo luogo lo Stato può intervenire in protezione diplomatica nel caso in cui il diritto interno dello Stato ospitante non assicuri misure idonee a garantire un'effettiva riparazione. Come ad esempio, il fatto che le Corti interne non posseggano giurisdizione sul merito della questione, che gli atti che interessano lo straniero non siano impugnabili e che le Corti interne non siano indipendenti oppure che la giurisprudenza abbia un orientamento ostile nei confronti degli stranieri, che le Corti interne non abbiano la competenza per concedere un provvedimento che possa risultare appropriato per lo straniero ed, infine che lo Stato non possegga un sistema adeguato di tutela giurisdizionale.3
In secondo luogo, si può avere un'eccezione in caso di irragionevole ritardo nell'espletamento dei ricorsi interni direttamente imputabile allo stato ospitante.
Altre eccezioni si hanno quando manca un pertinente collegamento tra la persona lesa e lo Stato che si presume essere responsabile della lesione, quando alla persona lesa sia impedito di esperire i ricorsi interni ed, infine, quando lo Stato presunto responsabile abbia rinunciato al previo espletamento dei ricorsi interni.4
Qualora lo Stato sia libero di agire in protezione diplomatica nei confronti di un soggetto persona fisica o giuridica che sia lo è anche nella scelta dei mezzi da utilizzare. In particolare lo Stato può adottare sanzioni e contromisure, soprattutto quando si parla di illeciti internazionali, cioè illeciti costituenti in gravi violazioni. In questo modo lo Stato leso mira ad ottenere dall'altro Stato l'osservanza degli obblighi internazionali. Le contromisure devono essere circoscritte all'obbligo violato e devono essere prese in modo da consentire il ripristino dell'obbligazione violata, per tale motivo la contromisura deve essere proporzionata alla lesione subita, quindi in base alla gravità dell'illecito e della tipologia dei diritti che vengono di volta in volta coinvolti.
Prima di attuare la contromisura, lo stato che interviene in protezione deve invitare bonariamente l'altro Stato ad adempiere. In assenza di risposta da parte di quest'ultimo, lo stato che agisce in protezione, pur ribadendo la sua disponibilità al negoziato, notificherà la decisione di adottare le contromisure.5
Con riguardo al dibattito dottrinale in merito al carattere sostanziale, procedurale o misto della regola dell'esaurimento dei ricorsi interni, il Relatore speciale in tema di protezione diplomatica ha accolto in modo espresso la tesi della natura procedurale della regola suddetta, sottolineando pertanto che il requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni deve essere considerato un presupposto processuale.6 Nonostante che la Commissione non abbia fatto propria la tesi del Relatore, essa è degna di rilievo in quanto si fonda sull'orientamento secondo il quale in tema di protezione diplomatica , la violazione di norme internazionali in materia di trattamento dello straniero, si tradurrebbe in un illecito internazionale che però potrebbe formare oggetto di ricorso solamente dopo l'esaurimento dei ricorsi interni da parte degli individui.7
Per quanto concerne l'ambito di applicazione di detta regola, il Progetto contiene la previsione di talune eccezioni concernenti sia il problema riguardante un'equa distribuzione dell'onere della prova in merito all'esistenza di mezzi di risoluzione interni, sia la rinuncia da parte dello Stato che ha commesso l'illecito dell'esaurimento dei medesimi ricorsi interni.
Con riferimento al problema dell'individuazione delle eccezione alla regola generale del previo esperimento dei ricorsi interni la prassi sui diritti umani ha previsto altre ipotesi nelle quali il ricorrente è esonerato dall'obbligo di esperimento dei ricorsi interni. Tali ipotesi sono state prese in considerazione nei lavori della Commissione di diritto internazionale per quello che concerne l'accoglimento dell'eccezione in base alla quale non trova applicazione la regola del previo esaurimento nel caso in cui “non ci sia alcune ragionevole possibilità di ricorso effettivo”8oppure nel caso “di indebito ritardo nel processo di riparazione imputabile allo stato accusato di essere responsabile”9

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